Art. 6

In vigore dal 20 feb 1959
La media dei punti riportati complessivamente fra le prove scritte, la prova orale ed i titoli, si esprime in ventitreesimi. Non possono essere inclusi nella graduatoria dei vincitori nè in quella degli idonei, i concorrenti che non abbiano ottenuto almeno punti 16,10 su ventitre.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-11;1247#art-6

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