Art. 3
In vigore dal 20 feb 1959
Gli esami constano di tre prove scritte e di una orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema, su ciascuna delle seguenti materie:
a) cultura storica e letteraria;
b) pedagogia;
c) istituzioni di diritto privato.
Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova.
La prova orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
a) diritto amministrativo;
b) diritto costituzionale;
c) legislazione scolastica, con particolare riferimento alle leggi ed ai regolamenti riguardanti i Convitti nazionali;
d) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
Il programma di esame è stabilito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-11;1247#art-3