Art. 3

In vigore dal 20 feb 1959
Gli esami constano di tre prove scritte e di una orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema, su ciascuna delle seguenti materie: a) cultura storica e letteraria; b) pedagogia; c) istituzioni di diritto privato. Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova. La prova orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: a) diritto amministrativo; b) diritto costituzionale; c) legislazione scolastica, con particolare riferimento alle leggi ed ai regolamenti riguardanti i Convitti nazionali; d) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. Il programma di esame è stabilito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-11;1247#art-3

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