Art. 5
In vigore dal 20 feb 1959
Sono valutabili, ai fini del concorso, i seguenti titoli:
a) titoli di studio, compreso quello richiesto per la ammissione al concorso;
b) titoli di cultura;
c) titoli di servizio civile prestato senza demerito presso le Amministrazioni dello Stato;
d) titoli di servizio prestato senza demerito in qualità di istitutore assistente nei Convitti nazionali, e di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-11;1247#art-5