Art. 5

In vigore dal 20 feb 1959
Sono valutabili, ai fini del concorso, i seguenti titoli: a) titoli di studio, compreso quello richiesto per la ammissione al concorso; b) titoli di cultura; c) titoli di servizio civile prestato senza demerito presso le Amministrazioni dello Stato; d) titoli di servizio prestato senza demerito in qualità di istitutore assistente nei Convitti nazionali, e di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-11;1247#art-5

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