Art. 7
In vigore dal 20 feb 1959
La Commissione giudicatrice del concorso è composta:
da un consigliere di Stato che la presiede;
da due docenti universitari titolari delle materie su cui vertono le prove di esame;
da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con la qualifica non inferiore a direttore di divisione;
da un rettore dei Convitti nazionali.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-11;1247#art-7