Art. 4
In vigore dal 20 feb 1959
La Commissione giudicatrice del concorso dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte, di dieci punti per la prova orale e di tre punti per i titoli.
La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-11;1247#art-4