Art. 1

In vigore dal 20 feb 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La nomina in prova a vice rettore aggiunto di terza classe nei Convitti nazionali si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale possono partecipare i cittadini italiani, e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentadue - salvo le deroghe al limite massimo di età stabilito dalle leggi speciali - in possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in lettere; in filosofia; in materie letterarie; in pedagogia; in giurisprudenza; in scienze politiche. Il bando, nello stabilire il numero complessivo dei posti messi a concorso, distingue quanti di essi sono riservati agli uomini o quanti alle donne.
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