Art. 2

In vigore dal 20 feb 1959
I concorrenti devono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dei quali essi chiedono la valutazione ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-11;1247#art-2

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Art. 2 Regolamento per l'accesso alla carriera direttiva nei Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo