Art. 2
In vigore dal 20 feb 1959
I concorrenti devono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dei quali essi chiedono la valutazione ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-11;1247#art-2