Art. 8

In vigore dal 20 feb 1959
Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 61. - RELLEVA
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