Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo II
Art. 17
Compiti delle Commissioni elettorali
In vigore dal 14 nov 1958
Le Commissioni elettorali costituite ai sensi dell' procedono, entro venti giorni dalla chiusura della votazione, allo spoglio delle schede accantonate dai seggi ai sensi dell', comma decimo, e di quelle di cui all'ultimo comma dello stesso articolo eventualmente pervenute; procedono, quindi, allo scrutinio generale delle votazioni sulla base dei verbali inviati dai vari seggi elettorali e dei risultati dello spoglio direttamente effettuato. Le Commissioni stesse, con i verbali rimessi dai seggi, esaminano anche gli eventuali ricorsi ad esse direttamente pervenuti, decidendo seduta stante su ogni contestazione.
Per le operazioni di scrutinio presso le Commissioni elettorali, due scrutatori prendono nota, su di un apposito prospetto per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati dei voti attribuiti a ciascun candidato, a mano a mano che il presidente procede alla lettura dei verbali. Terminata la lettura, le Commissioni determinano, per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati, la graduatoria dei candidati secondo i voti ottenuti.
Risultano eletti i candidati che, nel limite del numero dei delegati spettanti a ciascun Ministero ai sensi dell', hanno ottenuto, per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati, il maggior numero di voti.
A parità di voti ottenuti è prescelto il candidato di qualifica più elevata o più anziano nella qualifica; a parità di qualifica e di anzianità è prescelto il candidato più anziano di età.
Di tutte le operazioni le Commissioni fanno constare un apposito processo verbale, redatto in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti delle Commissioni stesse.
Uno dei due esemplari viene rimesso, a cura del presidente alla Commissione centrale elettorale istituita, ai sensi dell' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'altro viene depositato, con le schede e i vari verbali dei seggi elettorali e tutto il restante materiale, agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministero competente.
Tutti i provvedimenti delle Commissioni elettorali sono, definitivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-17