Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo III
Art. 19
Sede delle elezioni di secondo grado
In vigore dal 14 nov 1958
Le elezioni di secondo grado hanno luogo a Roma non prima del trentacinquesimo giorno successivo a quello delle elezioni di primo grado e non oltre il quarantacinquesimo, nella sede e nel giorno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno venti giorni prima della data fissata.
Ai delegati residenti fuori Roma spetta il normale trattamento di missione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-19