Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo II
Art. 16
Ricorso alla Commissione elettorale - Termine
In vigore dal 14 nov 1958
Contro le operazioni compiute dagli uffici elettorali o dai seggi i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla competente Commissione elettorale. Il ricorso, che va inoltrato direttamente alla Commissione elettorale a mezzo di raccomandata, deve essere presentato all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di tre giorni da quello in cui è stato depositato, ai sensi del n. 8) dell' e del decimo comma dell', il processo verbale delle operazioni di voto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-16