Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo III

Art. 18

Commissione centrale elettorale

In vigore dal 14 nov 1958
Prima della conclusione delle elezioni di primo grado ed allo scopo di presiedere alle operazioni elettorali di secondo grado, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione centrale elettorale, composta di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione ed equiparata che la presiede, di cinque dipendenti statali, uno per ciascun tipo di carriera ed uno per la categoria dei salariati, con funzioni di scrutatori, e di un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a direttore di sezione, con funzioni di segretario. Lo scrutatore appartenente alle carriere direttive assume la vice presidenza, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Il magistrato chiamato a presiedere la Commissione centrale deve essere designato, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal primo presidente della Corte di cassazione, se trattasi di magistrato ordinario, dal presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, qualora trattasi di magistrato amministrativo appartenente all'uno o all'altro collegio. I cinque scrutatori devono essere scelti tra i personali dipendenti da Amministrazioni diverse. La Commissione, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, forma gli elenchi alfabetici dei delegati eletti in primo grado, si costituisce in seggio elettorale per presiedere alle operazioni di voto, proclama i risultati.
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