Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo II

Art. 15

Spoglio delle schede

In vigore dal 14 nov 1958
Alla chiusura della votazione presso i seggi elettorali, il presidente, dopo aver compiuto le operazioni previste sotto i numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo precedente e, dopo aver chiuso in apposito plico le schede votate che risultino - per tipo di carriera - in numero inferiore a dieci, inizia lo spoglio delle schede delle altre carriere nell'ordine indicato nell'. Sono nulle le schede: 1) che non siano quelle distribuite a cura della Commissione elettorale di cui all' e munite del suo timbro; 2) che siano state contrassegnate per un numero di candidati superiore a quello da votare; 3) che portino segni o scritture tali che possano ritenersi chiaramente destinati a far riconoscere il votante; 4) che siano votate anche per un solo candidato non compreso nella lista cui si riferiscono le schede. A mano a mano che il presidente dà lettura delle varie schede, due scrutatori prendono nota, su apposito prospetto per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati, dei voti attribuiti a ciascun candidato. Compiuto lo scrutinio, il presidente, assistito dagli altri componenti del seggio, chiude il processo verbale che, oltre a contenere tutti gli elementi indicati sotto il n. 5) dell'articolo precedente, deve far menzione anche: a) del numero delle schede accantonate ai sensi del primo comma, distinte per tipo di carriera e per la categoria dei salariati; b) del numero delle schede per cui si è effettuato lo spoglio distinguendo le schede valide da quelle contestate e da quelle nulle, sempre nell'ambito di ciascun tipo di carriera e della categoria dei salariati; c) del numero dei voti riportati da ciascun candidato di ogni tipo di carriera e della categoria dei salariati. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, da tutti i componenti del seggio. Successivamente, il presidente chiude, in un unico plico sigillato e firmato trasversalmente sui lembi incollati da tutti i componenti del seggio, un esemplare del verbale, il plico di cui al primo comma, le schede di cui si è effettuato lo spoglio e quelle non votate, divise per i vari tipi di carriera e per la categoria dei salariati, e gli elenchi degli elettori. Il plico con apposta all'esterno l'indicazione del seggio elettorale, viene depositato assieme al secondo esemplare del verbale ed al materiale avanzato, presso il capo dell'ufficio della propria Amministrazione presso cui il seggio stesso e stato custruito. Il capo dell'ufficio custodisce sotto la propria personale responsabilità il plico affidatogli e tiene a disposizione degli elettori il secondo esemplare del verbale. Tutte le operazioni di competenza del seggio elettorale devono essere compiute senza soluzione di continuità. Alle ore nove del quinto giorno successivo alla chiusura della votazione il seggio elettorale torna a riunirsi per lo spoglio delle schede accantonate ai sensi del primo comma e di quelle pervenute dai vari uffici elettorali a norma dell'. A tal fine ritira il plico ed il secondo esemplare del verbale depositati ai sensi del sesto comma nonché i plichi contenenti le schede degli uffici elettorali eventualmente pervenuti. Prima dell'inizio dello spoglio il presidente rimescola tra loro le schede di ciascun tipo di carriera e della categoria dei salariati ed accerta che - per tipo di carriera - le schede votate non siano in numero inferiore a dieci. Si osservano tutte le disposizioni dei precedenti commi, facendo constare delle nuove operazioni nello stesso verbale compilato per la precedente seduta che a tal fine viene riaperto. Successivamente, il presidente del seggio chiude, in un unico plico sigillato e firmato trasversalmente sui lembi incollati da tutti i componenti del seggio, un esemplare del verbale, il plico delle schede votate in numero inferiore a dieci, le schede di cui si è effettuato lo spoglio e quelle non votate, divide per i vari tipi di carriera e per la categoria dei salariati, e gli elenchi degli elettori. Il plico, con apposta allo esterno l'indicazione del seggio elettorale, viene immediatamente spedito, sotto la personale responsabilità dello stesso presidente, alla competente Commissione elettorale di cui all', a mezzo di raccomandata postale; qualora gli uffici postali siano chiusi, il presidente provvede appena possibile. Infine, il presidente versa il materiale avanzato e deposita il secondo esemplare del processo verbale presso il capo dell'ufficio della propria Amministrazione presso cui il seggio è stato costituito affinché lo tenga a disposizione degli elettori. I plichi che pervengono ai seggi elettorali oltre il termine fissato nell'ottavo comma vengono fatti proseguire direttamente per la competente Commissione elettorale a cura dei capi degli uffici presso cui sono stati costituiti i seggi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-15

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