Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo II
Art. 12
Schede elettorali
In vigore dal 14 nov 1958
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministero provvedono rispettivamente, a proprie spese, alla stampa delle schede di votazione che devono essere tutte dello stesso tipo, conformi al modello allegato (allegato A), ma di colore diverso per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati.
Le schede devono essere rimesse non oltre il quarantesimo giorno anteriore alle elezioni alla Commissione elettorale prevista dall' che, dopo averle bollate col proprio timbro, le spedisce, in numero sufficiente, ai capi dei vari uffici centrali e periferici presso cui sono stati costituiti seggi elettorali non oltre il venticinquesimo giorno anteriore alle elezioni.
Con lo stesso mezzo viene spedito un congruo numero di matite copiative, tutte dello stesso tipo, per la espressione del voto da parte degli elettori. A loro volta, i capi dei vari uffici rimettono le schede e le matite, con gli elenchi degli elettori, da essi stessi compilati per ciascun tipo di carriere e per la categoria dei salariati, e tre copie delle liste dei candidati ai presidenti dei seggi e degli uffici esistenti nella circoscrizione almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni.
Il numero delle schede da far pervenire ai presidenti dei seggi e degli uffici elettorali non può essere inferiore a quello degli elettori maggiorato del venticinque per cento.
Presso ciascun seggio o ufficio elettorale è installata apposita urna per la raccolta delle schede ed apposita cabina per l'espressione del voto. In mancanza di cabina può approntarsi un idoneo locale atto ad assicurare la segretezza del voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-12