Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo II
Art. 7
Impugnativa del provvedimento di reiezione della candidatura
In vigore dal 14 nov 1958
Avverso il provvedimento che respinge la presentazione di una candidatura è ammesso ricorso alla Commissione elettorale prevista dall' da prodursi, nel termine di due giorni dalla ricezione della comunicazione, allo stesso capo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Lo stesso giorno che riceve il ricorso, il capo ufficio, o l'impiegato della carriera direttiva da lui delegato, lo fa proseguire, in plico raccomandato, assieme agli atti già esibiti per la presentazione della candidatura ed alle proprie controdeduzioni, alla competente Commissione elettorale.
La Commissione decide definitivamente nel termine di venti giorni dalla data di presentazione del ricorso all'ufficio competente.
Le decisioni sono motivate e comunicate al ricorrente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-7