Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo II

Art. 2

Elezione dei delegati

In vigore dal 14 nov 1958
Presso la Presidenza dei Consiglio del Ministri e presso ciascun Ministero, comprendente anche le aziende autonome da esso dipendenti, gli appartenenti a ciascuno dei quattro tipi di carriera e alla categoria dei salariati eleggono nel proprio seno, con votazione autonoma, un numero di delegati, determinabile ai sensi dell'articolo seguente, i quali successivamente eleggono in secondo grado, i membri del Consiglio superiore rappresentanti del rispettivo tipo di carriera e della categoria dei salariati. Ogni elettore vota per non più di due candidati compresi nella lista relativa al tipo di carriera cui appartiene o alla categoria dei salariati. Il tipo di carriera e la categoria di appartenenza sono stabiliti dalla qualifica rivestita rispettivamente dall'impiegato o dal salariato, indipendentemente dalle mansioni esercitate e dall'ufficio presso cui presta servizio. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-2

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