Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo I
Art. 1
Categorie degli elettori e degli eleggibili
In vigore dal 14 nov 1958
Regolamento di esecuzione dell'art. 139, lettera g), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.
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(Categorie degli elettori e degli eleggibili)
Per le elezioni dei rappresentanti del personale statale, previsti dalla lettera g) dell'art. 139 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a membro ordinari del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascun tipo delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie e nell'ambito della categoria dei salariati, tutti gli impiegati civili di ruolo, anche transitorio o aggiunto, ed i salariati di ruolo.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati e i salariati che al momento delle elezioni siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare o sospesi cautelarmente dal servizio.
Ai fini dell'applicazione del primo comma il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è così ripartito nei vari tipi di carriere:
Carriere direttive: personale delle carriere direttive;
Carriere di concetto: personale degli uffici delle carriere di concetto;
personale dell'esercizio delle seguenti carriere: dirigenti delle stazioni; dirigenti dei depositi personale viaggiante; controllori viaggianti; dirigenti dei depositi locomotive; dirigenti della linea;
dirigenti tecnici; ufficiali delle navi traghetto;
Carriere esecutive: personale degli uffici delle carriere esecutive:
personale corrispondente delle carriere dell'esercizio (capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe, sottocapotecnico a. p.,
capo verificatore a. p., primo nostromo, capo motorista, capo elettricista, assistente principale di stazione, alunno a. p., aiutante a. p., capo treno, macchinista, conduttore principale a. p.,
macchinista t. m., secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe, assistente di stazione, conduttore, aiuto macchinista, verificatore operaio specializzato);
Carriere del personale ausiliario: personale degli uffici delle carriere ausiliarie;
personale corrispondente delle carriere dell'esercizio non compreso nelle precedenti carriere.
Le elezioni si svolgono col sistema del doppio grado secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-1