Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo II
Art. 6
Adempimenti del capo ufficio in ordine alle candidature
In vigore dal 14 nov 1958
Il funzionario che, a norma dell'articolo precedente, riceve le dichiarazioni di presentazione di candidature:
a) verifica che i presentatori appartengono tutti alto stesso tipo di carriera dei candidati, se trattasi di impiegati, ovvero siano salariati di ruolo, per i candidati appartenenti a tale categoria eliminando i nomi degli appartenenti a carriera o categoria diversa;
b) verifica che le presentazioni di candidature siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che siano accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati e dal prescritto numero di certificati di servizio;
c) verifica che ogni singola presentazione riguardi un solo candidato;
d) ricusa le candidature irregolari ai sensi delle precedenti lettere.
Il funzionario, all'atto del deposito, rilascia all'esibitore, ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione. Quindi provvede a spedire gli atti stessi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione alla Commissione elettorale di cui all', in plico raccomandato.
Entro lo stesso termine rimette, altresì, anche nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dichiarazione di presentazione di candidatura, un elenco nominativo, per tipo di carriera, degli elettori che prestano servizio presso l'ufficio, esclusi quelli appartenenti ad altra Amministrazione. L'impiegato in servizio presso un Ente pubblico o presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza è considerato presente nell'ufficio dell'Amministrazione di appartenenza presso cui prestava servizio anteriormente al collocamento fuori ruolo o in posizione di comando.
Il capo ufficio, quando respinge la candidatura per irregolarità, ne dà comunicazione per iscritto entro il termine suddetto al domicilio eletto dall'esibitore, motivando la propria determinazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-6