Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo II
Art. 13
Votazione - modalita
In vigore dal 14 nov 1958
Alle ore otto del giorno per il quale è indetta la votazione il presidente, o lo scrutatore di qualifica più elevata nel caso di sua assenza, costituisce il seggio o l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti e che appartengono, possibilmente, allo stesso tipo di carriera degli scrutatori assenti.
Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti; il presidente dell'ufficio chiama chi sostituisce legalmente il segretario comunale.
Le operazioni di votazione hanno inizio alle ore nove e terminano alle ore ventuno, salvo che nella sala non vi siano ancora elettori i quali vengono egualmente ammessi a votare.
Ogni elettore vota presso il seggio o l'ufficio elettorale della sede ove presta servizio. L'elettore che si trova in missione in altra sede vota presso il seggio o l'ufficio di questa, previa consegna di un documento rilasciato dal capo dell'ufficio che ha autorizzato la missione e dal quale risulti la carriera o categoria di appartenenza. L'elettore collocato fuori ruolo o comandato presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza vota nel seggio o ufficio elettorale della sezione cui e iscritto ovvero nel seggio o ufficio elettorale della propria Amministrazione più vicino alla sede di effettivo servizio, previa consegna di un certificato rilasciato dal capo del personale dal quale risulti la sua speciale posizione di stato e la carriera o categoria di appartenenza. I presidenti di seggio e di ufficio elettorale compilano elenchi aggiuntivi degli elettori che eventualmente vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal presente comma e li rimettono completi di ogni indicazione e con allegati i documenti giustificativi, rispettivamente, alla Commissione elettorale di cui all' ed al seggio competente, in uno con gli altri atti.
L'elettore il cui nome sia stato omesso nell'elenco degli elettori del seggio o dell'ufficio elettorale può chiedere al proprio capo ufficio il rilascio di uno speciale certificato elettorale, comprendente le sue esatte generalità, che lo autorizzi a votare nel seggio o ufficio elettorale della sede.
I presidenti, a mano a mano che gli elettori si presentano, accertano la loro identità personale che gli interessati debbono comprovare mediante l'esibizione del libretto ferroviario, o di qualsiasi altro valido documento di identità purchè accompagnato da una dichiarazione del proprio capo ufficio dalla quale risulti il tipo di carriera impiegatizia cui appartengono o la qualifica di salariato e riscontrano che si tratti di elettori del seggio e, eventualmente, di personale in missione e, quindi, li ammettono al voto, consegnando a ciascuno una scheda per il tipo di carriera o per la categoria di appartenenza.
L'elettore, per votare, scrive in modo chiaro e leggibile, con la matita copiativa fornitagli dal seggio, sulle righe tracciate nella parte della scheda destinata allo scopo, il cognome e il nome, o il relativo numero d'ordine riportato nella lista dei candidati, di non oltre due candidati del proprio tipo di carriera o della categoria dei salariati. Chiusa poi, la scheda, la consegna al presidente che, in sua presenza, la introduce nell'urna appositamente predisposta.
Subito dopo, l'elettore appone la propria firma accanto al suo nome, nello spazio appositamente riservato nell'elenco degli elettori del seggio o dell'ufficio elettorale.
Le operazioni elettorali sono pubbliche; a tutte, ivi comprese quelle di spoglio delle schede, possono assistere gli elettori del seggio o dell'ufficio.
La polizia dell'adunanza spetta al presidente.
Almeno una copia del presente regolamento e tre delle liste dei candidati vengono affisse nella sala di votazione; di queste ultime una è posta nelle immediate vicinanze della cabina in modo che sia perfettamente visibile all'elettore nell'atto in cui vota.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-13