Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo III

Art. 21

Certificato elettorale

In vigore dal 14 nov 1958
Ai singoli delegati è inviato, a cura e spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a mezzo della rispettiva Amministrazione di appartenenza, il certificato elettorale conforme al modello allegato (allegato B). Il certificato elettorale consta di tre parti: la prima, da lasciare in possesso del delegato, serve per comprovare all'ufficio da cui dipende, ai fini della liquidazione del trattamento di missione spettante, che egli abbia partecipato alle operazioni di voto: la seconda va ritirata, a cura della Commissione centrale elettorale, al momento della espressione del voto: la terza dovrà essere, eventualmente, allegata alla presentazione delle candidature, ai sensi dell'. I delegati che non ricevessero il certificato possono ritirarlo personalmente dal presidente della Commissione elettorale nella sede del seggio elettorale il giorno prima delle elezioni, dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore sedici alle ore diciannove.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-21

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