Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo III

Art. 26

Rinvio

In vigore dal 14 nov 1958
Ai fini delle elezioni di secondo grado, si applicano le norme dettate per le elezioni di primo grado in quanto non diversamente previsto da questo capo, intendendosi sostituite, ai Ministeri e ai vari uffici, seggi e Commissioni elettorali, rispettivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione centrale elettorale. I provvedimenti della Commissione centrale elettorale sono definitivi. Gli atti della Commissione centrale elettorale sono depositati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-26

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