Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3Capo V

Art. 29

Incompatibilita

In vigore dal 14 nov 1958
I candidati inclusi nelle liste per le elezioni di primo o di secondo grado non possono far parte di nessuna delle commissioni, seggi o uffici elettorali costituiti, per il rispettivo grado di elezioni, a norma del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo