Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3›Capo V
Art. 29
Incompatibilita
In vigore dal 14 nov 1958
I candidati inclusi nelle liste per le elezioni di primo o di secondo grado non possono far parte di nessuna delle commissioni, seggi o uffici elettorali costituiti, per il rispettivo grado di elezioni, a norma del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;959#art-rea-29