Titolo III

Art. 5

In vigore dal 21 set 1957
L'Ente comprende le seguenti categorie di soci: a) soci effettivi; b) soci aggregati; c) soci sostenitori; d) soci onorari. Per la iscrizione in qualità di socio nelle categorie a), b) e c), l'aspirante deve inoltrare domanda al Consiglio provinciale di cui all', competente per territorio, il quale delibera in merito. Sulla iscrizione dei soci nella categoria d) delibera il Consiglio di amministrazione previsto dall'. Norme regolamentari interne, deliberate ai sensi dell' del presente regolamento, determinano i requisiti necessari per l'ammissione e il mantenimento della qualità di socio, la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, la misura, le modalità e le scadenze di versamento dei contributi, la disciplina associativa e le relative sanzioni. L'Ente esonera dal pagamento della quota annuale i sordomuti di ambo i sessi orfani di guerra e quelli iscritti nell'elenco comunale dei poveri. Perdono la qualità di socio i dimissionari dal giorno dell'accettazione delle dimissioni, coloro che, avendone l'obbligo, non versano entro il prescritto termine il contributo e quelli che vengono radiati in base alle norme regolamentari di cui al quarto comma del presente articolo. Sono soci effettivi i sordomuti d'ambo i sessi che hanno superato il 18° anno di età e che versano all'Ente l'annuo contributo. Sono soci aggregati i sordomuti fino al 18° anno di età e che versano all'Ente l'annuo contributo. Sono soci sostenitori coloro che si impegnano a versare un contributo e si distinguono in temporanei e vitalizi a seconda che il pagamento avvenga annualmente o una volta tanto. Sono soci onorari coloro che hanno reso segnalati servizi all'Ente ed alla categoria dei sordomuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-5

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