Titolo III

Art. 7

In vigore dal 21 set 1957
I soci effettivi ed aggregati godono dei benefici della organizzazione dell'Ente secondo il presente regolamento e quelli particolari di assistenza. A questi benefici possono essere ammessi dall'Ente i sordomuti non soci che si trovino in particolari necessità. In materia deliberano, caso per caso, i Consigli provinciali competenti per territorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-7

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