Titolo III
Art. 7
7 / 56In vigore dal 21 set 1957
I soci effettivi ed aggregati godono dei benefici della organizzazione dell'Ente secondo il presente regolamento e quelli particolari di assistenza.
A questi benefici possono essere ammessi dall'Ente i sordomuti non soci che si trovino in particolari necessità. In materia deliberano, caso per caso, i Consigli provinciali competenti per territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-7