Titolo I
Art. 2
In vigore dal 21 set 1957
L'Ente ha i seguenti compiti:
a) agevolare la prestazione dell'assistenza sanitaria per la cura e la prevenzione della sordità;
b) provvedere perché l'educazione fisica dei sordomuti venga sviluppata quale necessario elemento integrativo degli esercizi diretti a conseguire una più vivace elasticità muscolare, specialmente in rapporto agli atti della respirazione e fonazione;
c) agevolare l'istruzione post-scolastica dei sordomuti, al fine di elevarne il livello culturale, tecnico e professionale, istituendo scuole culturali, scuole-laboratorio professionali e corsi di riqualificazione per il più utile recupero dei minorati dell'udito e della favella ed il loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;
d) promuovere le forme assistenziali e previdenziali relative alla necessità dei privi dell'udito e della favella e favorire una adeguata assistenza sociale attraverso i propri uffici centrali e periferici;
e) agevolare l'avviamento al lavoro individuale e collettivo per i sordomuti,
f) agevolare le iniziative per la costruzione e lo acquisto di case di riposo e l'istituzione di patronati e circoli ricreativi per minorati dell'udito;
g) agevolare una adeguata assistenza e l'eventuale ricovero dei minori sordomuti, in attesa di assolvere all'obbligo scolastico, presso gli appositi istituti di istruzione;
h) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei sordomuti;
i) designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall', comma quarto, della legge 21 agosto 1950, n. 698;
l) formulare ai competenti organi di vigilanza e di tutela proposte e pareri ai fini della difesa e tutela degli interessi morali ed economici dei minorati dello udito e della favella, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e di tutela nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per sordomuti, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e leggi successive. Detta attività è esercitata dall'Ente anche nei riguardi di società, comitati ed altre istituzioni di cui all' della legge 17 luglio 1890, n. 6972, integrata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
m) collaborare per il coordinamento e lo sviluppo delle attività a favore dei sordomuti svolte, nel campo della qualificazione, riqualificazione professionale e della applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati, promuovendo, a tal fine, intese fra le istituzioni suddette e compiendo presso di esse ogni altro intervento ritenuto idoneo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-2