Titolo II
Art. 3
In vigore dal 21 set 1957
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
1) dal complesso dei beni mobili ed immobili già posseduti, come da allegato;
2) dai lasciti e dalle donazioni disposte in suo favore;
3) dai beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme o soppressioni di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
4) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.
Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-3