Titolo I

Art. 1

In vigore dal 21 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 21 agosto 1950, n. 698; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sui proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con sede in Roma, istituito dalla legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-1

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