Titolo I
Art. 1
In vigore dal 21 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 21 agosto 1950, n. 698;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sui proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con sede in Roma, istituito dalla legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-1