Titolo II

Art. 4

In vigore dal 24 nov 1967
I mezzi di esercizio di cui l'Ente dispone per il proprio funzionamento sono: 1) la rendita delle attività patrimoniali; 2) le contribuzioni dei soci; 3) i contributi dello Stato e di altri enti; 4) il reddito delle scuole e dei laboratori professionali; 5) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio. L'anno finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-4

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