Titolo II
Art. 4
4 / 56In vigore dal 24 nov 1967
I mezzi di esercizio di cui l'Ente dispone per il proprio funzionamento sono:
1) la rendita delle attività patrimoniali;
2) le contribuzioni dei soci;
3) i contributi dello Stato e di altri enti;
4) il reddito delle scuole e dei laboratori professionali;
5) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.
L'anno finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-4