Art. 3
Titolo II

Art. 3

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In vigore dal 21 set 1957
Il patrimonio dell'Ente è costituito: 1) dal complesso dei beni mobili ed immobili già posseduti, come da allegato; 2) dai lasciti e dalle donazioni disposte in suo favore; 3) dai beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme o soppressioni di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti; 4) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo. Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-3