Titolo VI

Art. 17

In vigore dal 21 set 1957
Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove membri compreso il presidente dell'Ente. I componenti il Consiglio d'amministrazione partecipano all'assemblea generale dei soci con voto deliberativo, salvo che non si tratti di questioni ed argomenti inerenti alla loro gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-17

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