Titolo VI

Art. 22

In vigore dal 21 set 1957
Il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. È pronunziata la decadenza dei componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Ministero dell'interno la può promuovere. Del provvedimento di decadenza è data comunicazione all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-22

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