Titolo VII

Art. 25

In vigore dal 21 set 1957
Il Comitato esecutivo viene convocato dal presidente o su richiesta dei due membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-25

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