Titolo VII

Art. 30

In vigore dal 21 set 1957
Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Ente e per resistere nei giudizi intentati contro l'Ente stesso, il presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, dal Comitato esecutivo, salvo ratifica da parte del Consiglio predetto alla sua prima riunione. Nei procedimenti conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non e necessaria; tuttavia, in questi casi e per giudizi intentati contro l'Ente, il presidente è tenuto ad informare alla prima riunione il Comitato esecutivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-30

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