Titolo VIII
Art. 32
In vigore dal 24 nov 1967
I revisori hanno il compito di verificare, anche individualmente, la gestione economica e finanziaria dell'Ente; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.
redigono la relazione sul conto consuntivo ed esprimono parere sul bilancio preventivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-32