Art. 32
Titolo VIII

Art. 32

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In vigore dal 24 nov 1967
I revisori hanno il compito di verificare, anche individualmente, la gestione economica e finanziaria dell'Ente; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale. redigono la relazione sul conto consuntivo ed esprimono parere sul bilancio preventivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-32