Titolo X
Art. 34
In vigore dal 21 set 1957
La sezione è costituita nelle Province ove risiedono almeno cento soci dell'Ente ed ha sede nel capoluogo.
Gli organi della sezione sono: l'assemblea provinciale ed il Consiglio provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-34