Titolo X

Art. 34

In vigore dal 21 set 1957
La sezione è costituita nelle Province ove risiedono almeno cento soci dell'Ente ed ha sede nel capoluogo. Gli organi della sezione sono: l'assemblea provinciale ed il Consiglio provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo