Titolo VII
Art. 29
In vigore dal 21 set 1957
Il presidente dell'Ente ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e regolamentari e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni di detti consessi.
Il presidente, in caso di assenza, o di impedimento, è sostituito dal consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina dal più anziano di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-29