Titolo VII

Art. 28

In vigore dal 21 set 1957
Il direttore generale ha le funzioni di segretario nella assemblea generale dei soci nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo. Egli ha voto consultivo nelle deliberazioni adottate dai predetti organi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-28

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