Titolo VI
Art. 23
In vigore dal 30 giu 1971
Il Consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone ogni quattro anni la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea generale dei soci;
b) cura l'applicazione dei deliberati dell'assemblea generale dei soci;
c) formula voti per le modifiche che ritiene necessarie al presente regolamento;
d) approva il regolamento generale interno e quello del personale;
e) nomina il direttore generale, nonché il personale dell'Ente;
f) delibera sulla nomina dei soci onorari;
g) dirime le eventuali controversie tra i soci e le sezioni provinciali o tra le sezioni stesse;
h) delibera annualmente la percentuale che le sezioni provinciali debbono versare alla Amministrazione centrale delle quote sociali e degli altri proventi;
i) autorizza la costituzione dei, comitati regionali, di nuove sezioni provinciali, di istituti professionali dell'ente e delle rappresentanze comunali;
l) provvede alla sostituzione, fino alla convocazione della prima assemblea successiva, del presidente dell'Ente e dei componenti il Comitato esecutivo in caso di missione, di decesso o di sopravvenuta incapacità;
m) delega in caso di necessità alcuno dei suoi membri ad eseguire ispezioni presso le sezioni provinciali e gli istituti dipendenti dall'Ente;
n) nomina un tesoriere, che deve essere scelto fra istituti di credito di riconosciuta solidità;
o) designa i rappresentanti dell'Ente nelle Commissioni ministeriali nelle quali sia prevista la partecipazione dell'Ente stesso, nonché in tutti gli altri casi previsti dall', lettera i);
p) ha la vigilanza ed il controllo sulle sezioni provinciali, che esplica nelle forme previste dal presente regolamento e da quelli interni e ne approva i bilanci;
q) approva e modifica i provvedimenti più gravi contro i soci, adottati dalle sezioni provinciali, intervenendo direttamente in caso di inazione o di rifiuto da parte delle sezioni stesse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-23