Titolo VI

Art. 21

In vigore dal 21 set 1957
I verbali delle deliberazioni sono redatti sotto la personale responsabilità del direttore generale dell'Ente. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di prendere visione dei verbali e di averne copia conforme all'originale, ad eccezione delle deliberazioni aventi carattere personale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-21

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