Titolo IX

Art. 33

In vigore dal 21 set 1957
L'esattore-tesoriere, scelto fra istituti di credito di notoria solvibilità, provvede alla riscossione ed ai pagamenti che il presidente dell'Ente dispone con mandato in unione col direttore generale e con il ragioniere dell'Ente. Ogni mandato deve contenere l'indicazione del titolo dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi. Il tesoriere ha inoltre in custodia il patrimonio liquido ed i valori dell'Ente. Il servizio di esattoria e di tesoreria è disciplinato da particolari norme di regolamento interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-33

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