Titolo XI
Art. 38
In vigore dal 21 set 1957
L'assemblea è convocata dal presidente provinciale con avviso personale da inviare ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno dei lavori.
Analoga comunicazione deve essere fatta, almeno trenta giorni prima di detta data, al Consiglio di amministrazione, il quale ha facoltà di fare iscrivere nell'ordine del giorno quegli argomenti di interesse generale che riterrà utile sottoporre al giudizio dei soci.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-38