Titolo XI

Art. 41

In vigore dal 21 set 1957
L'assemblea elegge il proprio presidente e tre scrutatori. La votazione è fatta per scrutinio palese salvo che per le elezioni delle cariche e per le questioni di carattere personale. A richiesta di almeno un terzo dei presenti la votazione può procedere per appello nominale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-41

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