Titolo V

Art. 15

In vigore dal 21 set 1957
Le adunanze dell'assemblea generale dei soci sono valide, in prima convocazione, quando vi partecipano la metà più uno dei delegati complessivamente eletti; in seconda convocazione, con l'intervento di un numero di delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826#art-15

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