Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VII
Art. 111
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86
In vigore dal 18 giu 1957
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-111