Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VII

Art. 111

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86

In vigore dal 18 giu 1957
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-111

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