Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VIII

Art. 116

L. 16 maggio 1966, n. 493, art. 46

In vigore dal 18 giu 1957
(L. 16 maggio 1956, n. 493, ). In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-116

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