Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo IV

Art. 46

In vigore dal 17 apr 2002
1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali. 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all', ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-46

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