Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo IV

Art. 47

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3

In vigore dal 18 giu 1957
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, , comma 1° e 3°). Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli . Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-47

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